Descrizione
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- Richiamata la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020);
- Visto il Regolamento per l’applicazione della “nuova IMU”, approvato con Deliberazione di C.C. n. 4 del 22.06.2020;
- Richiamata la Deliberazione di C.C. n. 35 del 22.12.2023, con la quale sono state confermate, per l’anno 2024, le aliquote e detrazioni previste per il 2023;
RENDE NOTO
Che entro il 17 giugno 2024 deve essere effettuato il versamento dell’ACCONTO IMU dovuta per l’anno d’imposta corrente, utilizzando le aliquote e codici tributo indicati.
Sono soggetti passivi IMU il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
Sono escluse dal pagamento:
- le abitazioni principali e pertinenze della stessa (nella misura massima di una per ciascuna categoria C2, C6 e C7), ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9. L’art. 5-decies del DL. 146/2021, conv. nella L. 215/2021 dispone che nel caso in cui i membri del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in immobili diversi – siti nello stesso comune oppure in comuni diversi – l’agevolazione prevista per l’abitazione principale spetti per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. La scelta dovrà essere comunicata per mezzo della presentazione della Dichiarazione IMU al Comune di ubicazione dell’immobile da considerare abitazione principale, barrando il campo 15 relativo alla “Esenzione” e riportando nello spazio dedicato alle “Annotazioni” la seguente frase: «Abitazione principale scelta dal nucleo familiare ex articolo 1, comma 741, lettera b), della legge n. 160 del 2019».
- I terreni agricoli;
- Immobili “beni merce” [art. 1, comma 751, della L. 160/20219 – legge di Bilancio 2020]. A decorrere dal 1° gennaio 2022 sono esenti dall’IMU i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati. Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza.
Aliquote e rate di versamento:
L’IMU deve essere versata in due rate con F24. Il Codice catastale del Comune di Cercepiccola è C488.
- La prima rata deve essere corrisposta entro il 17 giugno ed è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente.
- La seconda rata, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata, deve essere versata entro il 16 dicembre di ciascun anno sulla base della delibera di approvazione delle aliquote e del regolamento pubblicati sul sito www.finanze.gov.it alla data del 28 ottobre dell’anno di riferimento.
- È anche possibile versare, entro il 17 giugno 2024, l’intero importo in un’unica soluzione.
Pensionati esteri:
Per l’anno 2024 è ridotta al 50% l’IMU relativa ad una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia (art. 1, comma 743, della Legge 234/2021– legge di bilancio 2022). Per versare la quota spettante è possibile effettuare un bonifico a favore del Comune di Cercepiccola (codice BIC/SWIFT: ICRAITRR59Z) utilizzando il Codice IBAN IT 66 R 08189 39620 000000017657.