Presentazione della candidatura alla carica di Sindaco e di una lista di candidati alla carica di Consigliere comunale nelle regioni a statuto ordinario.

Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti

L’art. 28 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo Unico per l’elezione degli organi comunali) stabilisce che le liste dei candidati devono essere presentate alla segreteria del comune tra il 33° e il 32° giorno precedente quello della votazione e quindi dalle ore 8 alle ore 20 di venerdì dalle 24 e dalle ore 8 alle ore 12 di sabato 25 aprile .

Il Ministero dell’Interno ha diffuso la Pubblicazione n. 1/2026, documento ufficiale che disciplina in modo organico la presentazione e l’ammissione delle candidature per l’elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale, a cui si rimanda per la consultazione.

Di seguito, in maniera semplificata, l’elenco della documentazione da presentare:

1. DICHIARAZIONE di presentazione della lista di candidati (Comuni sino a 1.000 abitanti).

Allegati

2. DICHIARAZIONE autenticata di accettazione della candidatura per la carica di sindaco contenente anche la dichiarazione sostitutiva attestante l’insussistenza delle condizioni di incandidabilità.

Allegati

3. DICHIARAZIONE autenticata di accettazione della candidatura per la carica di consigliere comunale contenente anche la dichiarazione sostitutiva attestante l’insussistenza delle condizioni di incandidabilità.

Allegati

Pagina aggiornata il 10/04/2026

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