Regime transitorio sulla la validità delle carte d’identità cartacee

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Decreto-legge 26 giugno 2026, n. 108

Data:

01 Luglio 2026

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L'articolo 11 del Decreto-legge 26 giugno 2026, n. 108 ha introdotto un regime transitorio che proroga la validità delle carte d'identità cartacee. Anziché cessare del tutto, i documenti cartacei non scaduti continuano ad essere validi fino alla loro naturale scadenza per l'accesso a diritti fondamentali, prestazioni sanitarie e rapporti con la Pubblica Amministrazione, precisando che le carte d'identità cartacee manterranno la loro validità fino alla scadenza naturale.

In particolare le Circolare del Ministero dell’interno n. 58 del 30 giugno 2026 pone chiarimenti ufficiali sull'applicazione dei commi 1 e 2 specificano quanto segue:

Validità nei contratti (Commi 1 e 2): Per tutti i contratti stipulati, sia pubblici che privati, entro il 3 agosto 2026, le carte d'identità cartacee utilizzate per l'identificazione mantengono la loro piena validità fino alla naturale data di scadenza indicata sul documento

Rapporti con la PA ed esercizi di base: La carta cartacea non scaduta resta valida sul territorio nazionale per i rapporti con la Pubblica Amministrazione, l'esercizio di diritti fondamentali e l'accesso a prestazioni previdenziali, assicurative e sanitari.

Stop per l'espatrio all'estero: A partire dal 3 agosto 2026, il formato cartaceo perde validità come documento di viaggio per l'espatrio, indipendentemente dalla scadenza segnata.

Fermo restando il divieto assoluto di rilascio successivamente al 3 agosto 2026, la carta di identità cartacea, rilasciata entro tale data, avrà il valore di documento di riconoscimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 35 del DPR n. 445/2000 e, come tale, dovrà essere accettato sia dalle amministrazioni pubbliche sia dai privati.

La Circolare n. 58/2026 si sofferma anche sul nuovo documento cartaceo provvisorio che, però, al momento non è ancora disponibile.
Il documento, sarà rilasciato dal Sindaco o suo delegato del comune di residenza o di dimora del richiedente, e solo nei casi di urgenza opportunamente documentata; in particolare “quando il cittadino rappresenti un’esigenza che non consente di attendere i tempi di stampa e consegna della CIE o comunque di programmare il rilascio della CIE in tempo utile ai fini dell’urgenza prospettata”.
In questo modo si intende rispondere alle esigenze di chi non può aspettare i sei giorni (o più) necessari per la consegna della CIE da parte del Poligrafico; il nuovo documento cartaceo provvisorio sarà valido per l’espatrio.

La Circolare non chiarisce se si tratti dei soli Stati nei quali si può entrare con la CIE, ma avverte che il documento provvisorio potrebbe non essere accettato dallo Stato estero nel quale il cittadino intende recarsi.
I comuni devono attendere che il Ministero invii i nuovi modelli cartacei.
Infine, si interviene per semplificare le modalità di riscossione dell’importo versato dal cittadino per l’emissione della CIE, attraverso una piattaforma centralizzata integrata sia con il sistema di emissione della CIE, che con l’infrastruttura PagoPA, ma anche per l’attivazione di questa funzione occorre attendere le istruzioni sulle modalità di adesione e sulle specifiche tecniche.

nullATTENZIONE: E' comunque consigliabile valutare per tempo le modalità di utilizzo soprattutto in caso di viaggi all'estero.

A cura di

Ufficio Demografico

L'Ufficio Demografico svolge una serie di funzioni legate alla gestione della popolazione residente e alla tenuta dei registri demografici.

Ultimo aggiornamento: 01/07/2026


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