k) Eventuali riduzioni della tariffa

Informazioni per l’accesso alle eventuali riduzioni tariffarie accordate agli utenti in stato di disagio economico e sociale e la relativa procedura, ove le suddette riduzioni siano previste.

RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI
1. Nelle aree fuori del centro abitato alle utenze che praticano il compostaggio domestico è riconosciuta una riduzione pari al 25%;
2. E’prevista, altresì, una riduzione pari al 30% della tariffa applicata per nuclei familiari con al loro interno un componente convivente diversamente abile riconosciuto ai sensi della Legge 104/92 previa presentazione di:
– idonea documentazione rilasciata dagli uffici competenti;
– autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante la composizione del nucleo familiare e la comune residenza con il soggetto diversamente abile.
3. Nei confronti di soggetti in condizione di grave disagio socio-economico il Sindaco può eccezionalmente consentire, su richiesta dell’interessato, dilazioni di pagamento anche sulla base di quanto previsto dal Regolamento generale delle entrate comunali.
4. Alle abitazioni e locali, diversi da abitazioni ed aree scoperte, tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo viene calcolato un unico componente nella parte fissa e variabile, purché non locate.
5. Alle abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all’anno all’estero viene calcolato un unico componente nella parte fissa e variabile, purché non locate.
6. Ai sensi dell’art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia.
7. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell’interessato, non sono cumulabili, ma il contribuente può scegliere tra quelle più favorevoli.

DIVIETO DI CUMULO DI RIDUZIONI
Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, il contribuente può fruirne al massimo solo di una, scelta tra quelle più favorevoli.

FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

Il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti punti resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell’obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall’art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

Pagina aggiornata il 20/09/2024

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