Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l’insufficienza o la tardività del versamento ovvero l’infedeltà, l’incompletezza o l’omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d’ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell’art. 1 della L. 296/2016, e dell’art. 1 comma 792 e seguenti della legge 160/2019 comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese degli oneri di riscossione. L’avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
L’avviso di accertamento costituisce titolo esecutivo, specifica le ragioni dell’atto e indica distintamente le somme dovute per tassa sui rifiuti, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, spese di notifica e spese di riscossione, da versare in unica rata entro il termine di 60 giorni dall’avvenuta notifica, e contiene l’intimazione che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio degli oneri di riscossione e degli ulteriori interessi di mora, senza la preventiva notifica della cartella o dell’ingiunzione di pagamento. L’avviso è sottoscritto dal funzionario designato dal Comune per la gestione della TARI.
Pagina aggiornata il 20/09/2024